1. È istituita la corte d'appello di Novara, con giurisdizione sul territorio compreso nel circondario dei tribunali di Novara, Vercelli, Biella, Verbania ed Alessandria.
2. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, conseguenti all'istituzione della corte d'appello ai sensi del comma 1 del presente articolo.
1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento della corte d'appello di cui all'articolo 1, rivedendo le piante organiche degli uffici nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia.
1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della corte d'appello di cui all'articolo 1.
1. Alla data di inizio del funzionamento della corte d'appello di Novara, stabilita ai sensi dell'articolo 3, gli affari pendenti davanti alla corte d'appello di Torino e