PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituita la corte d'appello di Novara, con giurisdizione sul territorio compreso nel circondario dei tribunali di Novara, Vercelli, Biella, Verbania ed Alessandria.
      2. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, conseguenti all'istituzione della corte d'appello ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento della corte d'appello di cui all'articolo 1, rivedendo le piante organiche degli uffici nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia.

Art. 3.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della corte d'appello di cui all'articolo 1.

Art. 4.

      1. Alla data di inizio del funzionamento della corte d'appello di Novara, stabilita ai sensi dell'articolo 3, gli affari pendenti davanti alla corte d'appello di Torino e

 

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appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza della corte d'appello di Novara, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di tale corte.
      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali per i quali è stato emesso il decreto che dispone il giudizio e agli affari di volontaria giurisdizione in corso alla data di inizio del funzionamento della corte d'appello di Novara stabilita ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.